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Articolo a cura di Oronzo RUBINO
Il recente “Decreto Rilancio” n.34 del 19 maggio 2020 è da giorni sotto i riflettori per l’auspicata boccata di ossigeno promessa al sistema economico produttivo nel comparto edilizio, impiantistico e più in generale “green” dopo la crisi dovuta all’emergenza Covid-19.
Il Decreto prevede detrazioni fino al 110% per interventi destinati all’efficientamento energetico. I decreti attuativi arriveranno entro il 20 giugno e sono attualmente in discussione in Parlamento.
Nel lungo elenco di incentivazioni, oltre a fotovoltaico e stazioni di ricarica elettrica, vi è anche la realizzazione di cappotti termici ovvero “isolamenti termici di superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo” a condizione che rispettino i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) come riportato nel comma 1 dell’articolo 119 del Decreto.
Partiamo dalla fine: secondo alcune interpretazioni potremmo essere dinanzi ad un errore del Legislatore nel recente “Decreto Rilancio”. O comunque davanti ad una sorta di forzatura applicativa poiché i C.A.M., per definizione, sono destinati soltanto ai consumi delle Pubbliche Amministrazioni.
Il Ministero dell’Ambiente, infatti, con questi strumenti definisce le condizioni e i criteri “green” obbligatori per tutte le stazioni appaltanti pubbliche secondo la Legge 221/2015 e il “Codice dei contratti” D.Lgs. 50/2016 per lavori, servizi e forniture.
L’obiettivo dei criteri minimi ambientali è quello di favorire la diffusione di tecnologie e prodotti a sostegno dell’ambiente e del sociale, creando contestualmente una leva sul mercato.
La logica è la seguente: possono partecipare agli appalti pubblici soltanto quei produttori/fornitori in possesso di certificazioni CAM ottenibili attraverso adeguati processi di analisi e verifica da parte di terzi. I criteri oggetto di valutazione sono: basso impatto ambientale, riduzione dei consumi, utilizzo di una parte di materiali riciclati e ricadute sociali.
Ad oggi sono in vigore 17 categorie di CAM:
«I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017» – (art. 119, comma 1 del Decreto Rilancio)
Il titolo del succitato decreto è: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
Quindi, come già anticipato all’inizio dell’articolo, il legislatore impone al privato l’adozione di criteri ambientali minimi nati e codificati per le Pubbliche Amministrazioni. Sarà possibile farlo? Ai tecnici della materia giuridica l’ardua sentenza, mentre ai tecnici progettisti l’arduo compito applicativo.
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